Tipico detto romano quando una squadra chiude nella propria area l'avversario e quindi si gioca "a 'na porta". Si parla di Plusvalenze fittizie...
In queste ultime ore, emergono notizie che riguardano tante squadre implicate nello scandalo "Plusvalenze fittizie" però, com'è abitudine nell'italico mondo del pallone e non solo, si gioca "a 'na porta" e si punta a distruggere una sola squadra, la solita, la più titolata.
Infatti la prima cosa che ci si chiede è come mai siano filtrate notizie in teoria sotto segreto istruttorio, riguardanti la Juve e il presunto reato di "plusvalenze fittizie". Naturalmente, TG, giornali, media, social, persino i giornaletti di quartiere giù a menare mazzate sui bianconeri, ladri, e così via.
Non solo come hanno fatto a filtrare notizie riservate, ma perché solo quelle sulla Juve, dal momento che sono implicate tante altre grosse squadre? Logico, nella testa della gente rimane e rimarrà che lo scandalo plusvalenze è stata una faccenda juventina. Tutti a gridare "vergogna", "serie B" se non di peggio, dimenticando le altre squadre e, soprattutto, dimenticando il passato.
Già perché di Plusvalenze fittizie se ne parlò pochi anni fa, quando Inter, Milan, Roma, Lazio e altre grandi squadre, tranne la Juve, vi ricorrevano sistematicamente, tra di loro, giocando coi bilanci, col mercato e furono beccate in pieno ma, non trattandosi di Juve, se ne parlò pochissimo, quasi niente, neanche quando vennero condannate!
E va ricordato anche che l'Inter, in gravissima crisi economica, realizzò il trucchetto della vendita fittizia del marchio, praticamente a se stessa, come neanche il Mago Oronzo avrebbe fatto meglio.
E va ricordato che Oriali e Recoba (Inter) furono condannati con sentenza andata in giudicato (patteggiamento) a due anni per ricettazione di passaporti falsi perché sì, facevano anche di queste cose, lamentandosi del fallo da rigore su Ronaldo da parte di Juliano, mentre facevano giocare Recoba con passaporto falso...
"Gli imputati hanno patteggiato riconoscendo le proprie colpe. Hanno chiesto l'applicazione dell'Art. 23 che, in pratica, è un "patteggiamento", contro cui la Procura Federale non ha avuto nulla da eccepire. Non ci stupisce, visto che Palazzi aveva usato la mano leggera già all'atto dei deferimenti.
Per uno strano scherzo del destino è toccato ancora ad Artico presiedere una Commissione disciplinare "buonista" con l'Inter ed Oriali in veste di "giudicati".
Come è possibile rilevare sul sito della RAI, già al momento delle sentenze per passaportopoli si scrisse "Mano leggera della commissione disciplinare per il caso delle falsificazioni". Anche allora Artico dovette occuparsi di Oriali, come riportato nelle motivazioni della sentenza: "il passaporto italiano consegnato a Recoba dal dirigente dell'inter Gabriele Oriali (anch'egli condannato a due anni) non poteva essere genuino perché incompatibile con la cittadinanza non italiana" (da Ju29ro - Bilanciopoli: patteggiamento e multarella per Inter e Milan
12 Giugno 2008).
Ma vediamo cosa successe, leggiamo stralci di quella sentenza, quella sulle plusvalenze fittizie (Ibidem):
"COMUNICATO STAMPA
Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Roma, 12 giugno 2008
La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’avv. Sergio Artico, Presidente, dall’avv. Gianfranco Tobia, dall’avv. Federico Vecchio, Componenti, dal Prof. Cesare Imbriani e dal dott. Carlo Purificato, Componenti aggiunti e con l’assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 12 giugno 2008 e ha assunto la seguente decisione:
(235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO GALLIANI (Vice Presidente vicario ed Amministratore delegato AC Milan SpA); GABRIELE ORIALI (all’epoca dei fatti direttore tecnico attualmente dirigente FC Internazionale SpA); MASSIMO MORETTI (all’epoca dei fatti Direttore generale FC
Internazionale SpA); RINALDO GHELFI (già Amministratore delegato e attualmente Vice Presidente FC Internazionale SpA); MAURO GAMBARO (all’epoca dei fatti Amministratore delegato FC Internazionale SpA) E DELLE SOCIETA’ AC MILAN SpA
E FC INTERNAZIONALE SpA (nota n. 2581/296-812pf06-07/SP/ma del 4.2.2008)
Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 4 febbraio 2008 nei confronti di:
1) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva ai punti 4.1, 4.5, 4.6 e 4.7;
2) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze (fittizie) derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili, come meglio specificato nella parte motiva ai punti 4.11, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16;
3) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere le condotte consistenti nella mancata svalutazione nei bilanci chiusi nel 2004 e nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, delle poste attive già contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte
motiva ai punti 5.1, 5.2 e 5.3, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 1 e 2 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti;
4) società AC MILAN, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate al suo vice presidente vicario ed amministratore delegato ai punti 1, 2 e 3 che precedono, tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti;
5) Gabriele ORIALI, all'epoca dei fatti direttore tecnico, attualmente dirigente, della FC INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva al punto 4.1;
6) Massimo MORETTI, all'epoca dei fatti direttore generale della FC INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva al punto 4.1;
7) Rinaldo GHELFI, già amministratore delegato e attualmente vice Presidente della FC INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze (fittizie) derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili, come meglio specificato nella parte motiva ai punti 4.11, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16, nonché le condotte consistenti nella mancata svalutazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2004 e nella situazione patrimoniale ai 31 marzo 2005, delle poste attive già contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte motiva ai punti 5.1, 5.2 e 5.3, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 5, 6 e 8 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti.
8) Mauro GAMBARO, all'epoca dei fatti amministratore delegato della FC INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere le condotte consistenti nella mancata svalutazione nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, delle poste attive già contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte motiva ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 5, 6 e 7 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti;
9) società FC INTERNAZIONALE per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentanti sopra indicati ai punti nn. 5, 6, 7 e 8 che precedono condotte tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti;
Ritenuto che all’inizio del dibattimento i deferiti Galliani, Ghelfi, Gambaro, Oriali, Moretti, FC Internazionale SpA, AC Milan SpA, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS.
Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale
Visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
Visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
Rilevato che nel, caso di specie, la quantificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.
P.Q.M.
Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
Adriano Galliani: ammenda di euro 60.000,00 (sessantamila/00)
AC Milan SpA: ammenda di euro 90.000,00 (novantamila/00)
Rinaldo Ghelfi: ammenda di euro 20.000,00 (ventimila/00)
Mauro Gambaro: ammenda di euro 20.000,00 (ventimila/00)
Gabriele Oriali: ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00)
Massimo Moretti: ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00)
FC Internazionale SpA: ammenda di euro 90.000,00 (novantamila/00)
"So' ragazzi" è un altro modo di dire romano, per minimizzare qualche fattaccio, come questo qui sopra, "So' ragazzi", mica so' la Juve. Un buffetto ai colpevolini ini ini, come direbbe lo stupido Flanders, e via, salvo che, qualche anno dopo, accusano la Juve (per ora solo accusa, ipotesi di reato, nessuna sentenza, quelle sopra sono sentenze definitive...) e allora via coi forconi, "impaliamoli, crocifiggiamoli, bruciamoli al rogo".
C'ha ragione Moggi: "Penso che abbia proprio ragione Palamara: indagare sulla Juve attira i riflettori ma attenzione a colpire la Juventus perché fa da traino a tutto il calcio italiano e in particolare alla Nazionale -sottolinea Moggi facendo riferimento alle recenti dichiarazioni dell'ex magistrato-. Dopo il 2006 quando vincemmo il mondiale nelle seguenti Coppe del Mondo, post calciopoli, siamo usciti due volte al primo turno e una volta non ci siamo nemmeno qualificati. Ricordo che nel processo sportivo di Calciopoli è risultato che nessuna partita fosse stata alterata e che i campionati erano regolari e in quello civile risulta che nessun arbitro è risultato corrotto" (ADN Kronos).
Eppure sappiamo com'è andata a finire...
MM
ps Leggetevi uno stralcio della Relazione Palazzi dove diceva: l'inter ha commesso illeciti art.6, il più grave, ma non posso procedere per la prescrizione...
"VI. CONCLUSIONI
1. Sulla base di quanto sopra esposto, ritiene questo Ufficio che, dalla
documentazione recentemente acquisita e risultante dall'istruttoria dibattimentale del
processo in corso di svolgimento dinnanzi alla IX Sezione Penale del Tribunale Ordinario
di Napoli, emergano una serie di fatti e circostanze che presentano aspetti di indubbio
rilievo disciplinare, sia in termini di violazione dei precetti di lealtà, probità e correttezza
sportiva sanciti dall'art. 1 comma 1 del CGS, in ipotesi ascrivibili ai soggetti la cui
posizione è stata trattata analiticamente, in relazione ai ruoli ed agli incarichi dagli stessi
rispettivamente svolti e ricoperti nel corso della stagione sportiva 2004-2005.
Da tutti tali condotte conseguirebbe la responsabilità diretta o oggettiva delle singole
società sportive, ai cui Presidenti, dirigenti e collaboratori risultano ascrivibili le condotte
sopra descritte, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del previgente CGS.
Si ritiene, altresì, che dalla documentazione in atti emergano anche fatti integranti la
violazione del previgente art. 6, commi 1 e 2, del CGS, costituenti cioè illecito sportivo,
nella duplice modalità esplicativa di condotte tese ad ottenere un vantaggio in classifica
per la propria squadra e di condotte tese ad interferire su una singola gara, alterandone
l'andamento e/o il risultato, in ipotesi ascrivibili ai soggetti le cui posizioni sono state
partitamente esaminate.
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Da tutti tali condotte conseguirebbe la responsabilità diretta e presunta delle singole
società sportive ai cui Presidenti e dirigenti risultano ascrivibili le condotte sopra descritte,
ai sensi degli artt. 6, commi 3 e 4, 9, comma 3, e 2, comma 4, del previgente CGS.
Come si è, però, già precisato trattando le singole posizioni, appare, tuttavia,
doveroso evidenziare come in un caso precedente che, ad avviso di questa Procura
federale, presenta tratti di assoluta analogia con quelli da ultimo evidenziati con riferimento
ai singoli casi, e che ha costituito oggetto del deferimento formulato da questo Ufficio in
data 7 agosto 2006 (proc. nr. 169/57/pf/SP/ad), tanto la Commissione di Appello Federale
in primo grado, quanto la Corte Federale nel giudizio di appello, hanno ritenuto di dover
derubricare !'ipotesi accusatoria, riqualificando i fatti in termini di violazione dell'art. 1,
comma 1, del CGS, in luogo della originaria contestazione di questa Procura federale,
quale illecito sportivo, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del previgente C.G.S ..
Con riferimento a tutte le condotte sopra evidenziate, ad ogni buon conto, essendo
state le stesse poste in essere entro la stagione sportiva 2004-05, risulta essere maturato,
sia per le persone fisiche che per le società sportive in ipotesi coinvolte, il termine
prescrizionale di cui all'art. 18 del previgente CGS, con conseguente impossibilità di
procedere al deferimento dinnanzi agli organi competenti della giustizia sportiva, da parte
di questa Procura federale, essendo intervenuto il primo atto potenzialmente interruttivo di
tale termine, in data 1.04.2010 - e, quindi, nella stagione sportiva 2009-2010, la quinta
successiva rispetto a quella di accadimento dei fatti - con l'apertura del presente
procedimento da parte di questo organo di Procura federale."
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